Il pensionato che ha scelto Quota 100 e svolge un’attività lavorativa prima di raggiungere l’età della pensione di vecchiaia non può essere sempre costretto a restituire un intero anno di pensione. È quanto emerge con le sentenze n. 26864 del 14 ottobre 2026 e n. 26979 del 16 ottobre 2026, che segnano un cambio di orientamento della Corte di Cassazione e delineano una diversa applicazione del divieto di cumulo previsto dalla normativa su Quota 100.
Si tratta di una precisazione rilevante soprattutto per chi, dopo essere andato in pensione con Quota 100, ha continuato a svolgere attività lavorativa, anche in modo limitato o occasionale, superando la soglia di reddito consentita dalla legge.
Il punto di partenza è il divieto di cumulo previsto dalla disciplina di Quota 100. La misura, introdotta dal decreto-legge 4/2019, consente il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, a condizione che i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2021. Fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, la normativa vieta il cumulo della pensione con redditi da lavoro, fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
In passato, sulla base di un’interpretazione più restrittiva, l’INPS poteva richiedere la restituzione dell’intero importo della pensione percepita nell’anno in cui si era superata la soglia consentita, anche quando il reddito da lavoro risultava modesto. In pratica, un’attività lavorativa svolta per un breve periodo o con un compenso relativamente basso poteva tradursi nella perdita di dodici mensilità di pensione.
Questo approccio è stato ora ridimensionato dalla Cassazione. Secondo la nuova interpretazione, la conseguenza economica non può tradursi automaticamente nella perdita dell’intero trattamento pensionistico relativo all’anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa. La riduzione della pensione deve essere commisurata al reddito da lavoro incompatibile effettivamente percepito.
In altre parole, il recupero dell’INPS non può superare l’ammontare del reddito da lavoro che ha determinato l’incompatibilità. Per determinare l’incidenza complessiva, inoltre, la verifica deve essere effettuata considerando il trattamento pensionistico complessivo percepito dal momento della decorrenza di Quota 100 fino alla maturazione dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia.
Nel caso concreto esaminato dalla Corte, un pensionato con una pensione di 1.500 euro lordi al mese aveva svolto attività lavorativa durante un anno. L’applicazione automatica della precedente interpretazione avrebbe comportato la restituzione di circa 18.000 euro, ossia l’intero importo annuale della pensione, a fronte di un reddito da lavoro inferiore. Con il nuovo orientamento, invece, la riduzione deve essere proporzionata al reddito incompatibile, evitando che un guadagno modesto comporti la perdita integrale di dodici mensilità di pensione.